Cani in spiaggia: libero accesso dal TAR

Cani in spiaggia: libero accesso dal TAR ma con qualche accortezza; la sentenza sancisce, di fatto, il diritto d’accesso dei cani alle spiagge libere.

Cani in spiaggia: libero accesso dal TAR Lazio che ha accolto il ricorso dell’associazione Earth Onlus, rappresentata dall’avvocato Massimo Rizzato. I nostri amici a 4 zampe possono seguirci sulle spiagge libere, ovviamente con qualche piccola accortezza per tutelare l’igiene e l’incolumità dei bagnanti. Ecco cosa dice la sentenza del T.A.R.

In molti ci chiedono come comportarsi con i cani in spiaggia 2019. Sono molti i comuni che emettono ordinanze per regolarizzare e, in molti casi, limitare, la presenza dei cani in spiaggia ma non tutti sono legali. Deve aver pensato questo l’associazione Earth Onlus quando il Dirigente del Comune di Latina aveva emesso un’ordinanza cani in spiaggia 2018 (l’ordinanza numero 70 che disciplinava la stagione balneare compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre 2018) per impedire agli amici a 4 zampe di transitare sulle spiagge libere.

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Dunque, cosa dice a proposito dei cani in spiaggia la legge 2018? Non dice nulla, semplicemente perché non esiste una legge che regola la presenza dei cani in spiaggia. In pratica, spetta alle Regioni, ai Comuni e alle Capitanerie di stabilire quali sono i limiti e i divieti da rispettare per poter portare i cani in spiaggia nel 2019.

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Come abbiamo già detto, il Dirigente del Comune di Latina aveva ammesso un’ordinanza che vietava alle persone di portare in spiaggia i loro cani. Si trattava di un divieto generalizzato alle spiagge libere, non giustificato da validi motivi.

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Ecco perché, il T.A.R. ha dato ragione all’associazione, accogliendo il ricorso fatto.

Il motivo? Non c’era nessuna motivazione che giustificasse il divieto e mancavano le indicazioni sulle cautele comportamentali da osservare per tutelare l’incolumità dei bagnanti e l’igiene delle spiagge.

Il T.A.R. Lazio ha definito quel divieto imposto dal Dirigente del Comune di Latina nell’ordinanza irragionevole, generalizzato e sproporzionato.

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Irragionevole perché non sussistevano i motivi per impedire ai cani l’accesso alle spiagge libere e generalizzato perché l’ordinanza riguardava tutte le spiagge libere. Infine, il divieto è stato considerato sproporzionato perché violava palesemente il principio di proporzionalità circa il legame tra l’incidenza sulle sfere giuridiche dei privati e le esigenze pubbliche da soddisfare.

In conclusione il T.A.R. ha aggiunto che, l’ordinanza emessa dal Dirigente del Comune di Latina avrebbe dovuto indicare le regole e le misure comportamentali idonee e non vietare i cani in spiaggia.