Ecco a chi spetta e come ottenere l’assegno familiare e di maternità

Con una circolare appena comunicata, l’INPS, ha reso noti gli importi degli assegni familiari  e di maternità, per l’anno 2018 dei comuni che l’hanno riconosciuti. I valori sono stati incrementati dell 1,1%  in quanto la variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è risultata positiva.

Vi spieghiamo semplicemente, di quanto aumenta l’assegno familiare e di maternità, e chi ne ha diritto. Per il 2018, gli importi per le prestazioni riconosciute dal comune ammontano a:

142,85 euro al mese, per 13 mensilità, per l’assegno familiare concesso dai Comuni; il valore dell’Isee (l’indicatore che “misura la ricchezza” della famiglia) necessario per ottenere la prestazione integrale è pari a 6.793,06 euro, mentre è pari a 8.650,11 euro il valore entro cui si può ottenere la prestazione in misura parziale;713,1 euro per l’assegno di maternità riconosciuto dai Comuni (pari a 342,62 euro per 5 mesi); il valore dell’Isee per ottenere la prestazione è pari a 17.141,45 euro. L’assegno di maternità concesso dai comuni, è una prestazione che spetta per le nascite gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento: l’assegno è erogato dall’Inps, e spetta anche in assenza di contribuzione versata da parte del genitore richiedente, poiché è un trattamento di assistenza. Proprio per questo è richiesta una determinata soglia Isee, superata la quale non si ha più diritto alla prestazione.

L’assegno spetta alle cittadine italiane, europee ed extracomunitarie, purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e residenti in Italia.L’assegno viene pagato direttamente dall’Inps e spetta:

alle donne non occupate, alle donne occupate non aventi diritto a trattamenti economici di maternità, alle donne occupate aventi diritto a trattamenti economici di maternità di importo inferiore a quello dell’assegno; in questo caso, l’assegno spetta per l’importo differenziale.

La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita del bambino, oppure 6 mesi dall’entrata del bambino adottato dal nucleo familiare o affidamento.

L’assegno per il nucleo familiare,  è una prestazione concessa dai comuni e erogata dall’Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati. La domanda di assegno deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui è richiesto l’assegno (così l’assegno per il 2017 può essere richiesto entro il 31 gennaio 2018), facendo riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

La domanda deve essere accompagnata da una Dsu valida(in pratica, dalla dichiarazione Isee).

La prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.